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Demanio marittimo, ok a tutela investimenti: ordinanza del Consiglio di Stato

Una recente pronuncia di Palazzo Spada esprime dubbi sull’articolo 49 del Codice della navigazione, che impedirebbe di effettuare le gare senza indennizzo per i concessionari uscenti

Firenze, 25 gennaio 2024 – L’articolo 49 del Codice della navigazione può impedire la messa a gara delle concessioni demaniali marittime. È la conclusione a cui è arrivato il Consiglio di Stato con l’ordinanza numero 138 del 17 gennaio scorso, che ha sospeso un bando di gara per la riassegnazione di una concessione demaniale marittima in Lazio, in quanto prevedeva la devoluzione delle opere in danno del concessionario uscente. Si tratta della controversa norma sull’incameramento dei manufatti inamovibili alla scadenza del titolo: in base all’articolo 49 del Codice della navigazione, approvato nel 1942, tali opere dovrebbero diventare di proprietà dello Stato, ma i concessionari balneari si battono da anni contro questa legge, in quanto la ritengono un esproprio a tutti gli effetti, oltre che una norma inattuale.

Nella sua pronuncia, il Consiglio di Stato ha anche sottolineato che contro l’articolo 49 è pendente un rinvio pregiudiziale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, il quale ha espresso svariati dubbi sulla conformità di questa norma al diritto europeo. Inoltre, sottolinea l’ordinanza di Palazzo Spada, «l’ordinamento nazionale appare decisamente orientato a salvaguardare le ragioni giuridiche ed economiche dei soggetti che hanno realizzato investimenti nelle aree demaniali in concessione, mediante la corresponsione di un indennizzo, come statuito dall’art. 4, comma 2, lettere c) e i) della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ancorché nel contesto delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sportive, ma con statuizione avente portata sistematica generale, che sottolinea, in particolare, il rilievo degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali facenti parte del compendio aziendale del concessionario».

Fiba – Confesercenti Toscana: “Una scelta che restituisce dignità alle imprese balneari”

“La Fiba – Confesercenti Toscana è stata l’unica associazione di categoria che ha iniziato il percorso “no art. 49” dal 2015 grazie all’aiuto di tutti i propri associati e alla collaborazione con Confesercenti Toscana. Dopo tanti anni, finalmente siamo arrivati ad un tassello importante nel riconoscimento delle nostre aziende sotto ogni aspetto. Questo percorso, lungo e tortuoso finalmente ci ha dato ragione sul nostro pensiero in tutti questi anni. Per noi, Fiba Toscana, è una grande vittoria anche in virtù di quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi” dichiara Simone Guerrini, presidente Fiba – Confesercenti Toscana.

Un articolato e acceso commento in merito all’ordinanza del Consiglio di Stato arriva anche da Fabrizio Lotti e Stefano Gazzoli, dal 2014 al 2023 presidenti regionali di Fiba-Confesercenti Toscana, associazione che ha portato avanti una battaglia giuridica contro l’articolo 49 del Codice della navigazione, e che oggi sembra togliersi qualche sassolino dalla scarpa. «Per il Consiglio di Stato, l’articolo 49 del Codice della navigazione non solo non permette il procedere alla messa a gara delle concessioni vigenti, ma deve essere riformato in quanto non conforme al diritto europeo», affermano Lotti e Gazzoli. «Perciò questa norma dovrà essere rivista al fine di inserire l’indennizzo, come indicato anche dalla legge sulla concorrenza del governo Draghi (118/2022). Indennizzo che in base alla norma dovrà essere commisurato, oltre che agli investimenti non ammortizzati, anche al “valore aziendale dell’impresa” nonché al valore “dei beni materiali e immateriali facenti parte del compendio aziendale del concessionario”. Il Consiglio di Stato ha perciò riconosciuto il reale valore delle nostre imprese, che va ben oltre quello degli ammortamenti residui, poiché comprende utilità immateriali quali l’avviamento commerciale Fiba-Confesercenti lo ripete da almeno dieci anni».

 

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