Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in materia di Tax Credit “Transizione 5.0”

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 1/E fornisce chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta in oggetto, previsto dal D.L. n. 19/2024, nell’ambito delle misure del Piano Transizione 5.0 e non utilizzato entro il 31 dicembre 2025.

In particolare, la Risoluzione chiarisce che l’eventuale importo residuo del credito d’imposta non fruito entro tale data viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabili negli anni dal 2026 al 2030.

Le singole quote risultano visibili nel cassetto fiscale del soggetto beneficiario e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

“Il credito d’imposta – spiega l’Agenzia delle Entrate – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento”.

“L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data – proseguono le Entrate –  è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.

Nel dettaglio:
  • il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale;
  • in fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • a seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.

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